Caricamento...

Savona365 Logo Savona365

Smart working: nuove regole e sanzioni per le aziende dal 7 aprile 2026

10/04/2026

Smart working: nuove regole e sanzioni per le aziende dal 7 aprile 2026

Il lavoro agile entra in una fase più matura e regolata, con un intervento normativo che rafforza in modo deciso gli obblighi a carico delle imprese. Dal 7 aprile 2026 sono entrate in vigore le disposizioni previste dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34, che introducono novità rilevanti in materia di salute e sicurezza per i lavoratori in smart working.

Il provvedimento non modifica l’impianto generale del lavoro agile, ormai consolidato nelle organizzazioni, ma interviene su un punto spesso sottovalutato: la qualità e la concretezza dell’informazione sui rischi. Un passaggio che segna un cambio di prospettiva, trasformando un obbligo formale in un elemento centrale della gestione aziendale.

Informativa sui rischi: da adempimento a responsabilità concreta

La normativa rafforza l’obbligo, già previsto, per il datore di lavoro di fornire un’informativa scritta almeno una volta all’anno. Questo documento deve essere trasmesso sia ai lavoratori in modalità agile sia al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Non si tratta più di una comunicazione generica: il contenuto deve essere dettagliato e calibrato sui rischi effettivi legati al lavoro da remoto. Tra gli aspetti da includere figurano i rischi generali e specifici, l’utilizzo di dispositivi elettronici, le problematiche ergonomiche e posturali, l’affaticamento visivo, lo stress lavoro-correlato e le condizioni degli ambienti di lavoro.

Un’impostazione che richiede alle aziende un approccio più strutturato, capace di tradurre la normativa in strumenti operativi realmente utili per il lavoratore.

Sanzioni: introdotto un sistema più rigoroso

La novità più incisiva riguarda l’introduzione di un regime sanzionatorio esplicito. In caso di mancata consegna o aggiornamento dell’informativa, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità dirette.

Le sanzioni previste includono l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda fino a circa 7.500 euro. Un segnale chiaro della volontà del legislatore di attribuire maggiore peso alla prevenzione, anche nei contesti lavorativi meno tradizionali.

Responsabilità condivisa e ruolo attivo del lavoratore

La responsabilità principale in materia di sicurezza resta in capo al datore di lavoro, anche quando l’attività si svolge al di fuori dei locali aziendali. Tuttavia, il nuovo quadro normativo valorizza anche il ruolo del lavoratore, chiamato a partecipare attivamente alla gestione dei rischi sulla base delle informazioni ricevute.

Si delinea così un modello più partecipativo, in cui la sicurezza diventa il risultato di una collaborazione consapevole tra azienda e dipendente.

Accordi individuali e aggiornamento del DVR

Il lavoro agile continua a richiedere la stipula di accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente, elemento imprescindibile per regolare modalità, tempi e strumenti della prestazione.

Parallelamente, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato includendo una sezione specifica dedicata allo smart working. Un passaggio che consente di integrare questa modalità organizzativa all’interno del sistema complessivo di prevenzione aziendale.

Il quadro che emerge è quello di uno smart working sempre più strutturato, in cui flessibilità e tutela devono procedere insieme, senza zone d’ombra né semplificazioni eccessive.

Andrea Bianchi Avatar
Andrea Bianchi

Andrea Bianchi è web editor e reporter digitale specializzato in eventi e vita urbana. Racconta la città con uno stile diretto e dinamico, sempre sul campo con microfono e videocamera.